SINISTRI
TRA VEICOLI (R.C.A.)
Al momento del
sinistro è fondamentale raccogliere tutti gli elementi utili ed è
consigliabile la massima collaborazione tra i conducenti.
Per i sinistri,
che ne abbiano i requisiti e accaduti dal 01 febbraio 2007, è
consigliabile, da parte dei danneggiati, accedere alla
Convenzione tra Assicuratori per il Risarcimento
Diretto C.A.R.D. che consente di ottenere il risarcimento
dalla propria Compagnia di Assicurazione. Nella
C.A.R.D. sono confluite sia la
Convenzione Indennizzo Diretto CID
che la Convenzione Terzi Trasportati C.T.T.. Le caratteristiche del
sinistro per poter essere liquidato tramite la
C.A.R.D. sono le seguenti: deve essere accaduto
tra due veicoli a motore identificati, immatricolati in Italia e
obbligatoriamente assicurati per la Responsabilità Civile Auto. Può
liquidare i danni al veicolo, i danni alle cose trasportate di proprietà
del conducente e/o del proprietario del veicolo, le lesioni al
conducente fino al 9% di invalidità permanente e le lesioni dei
trasportati senza nessun limite. Quindi non
è possibile avvalersi di questa procedura di rimborso diretto in caso
di:
-
incidente accaduto all’estero;
-
incidente con più di due veicoli;
-
danni gravi alla persona del
conducente: in questo caso, la procedura può tuttavia applicarsi al
rimborso per i danni al veicolo e alle cose trasportate, mentre per i
danni gravi alla persona occorre rivolgersi alla compagnia del
veicolo responsabile;
-
incidente tra un veicolo a motore ed
uno ad altra propulsione (es. velocipede);
-
incidente che coinvolga ciclomotori o
macchine agricole o operatrici non muniti di targa ai sensi del DPR 6
marzo 2006, n. 153;
-
incidente relativamente al quale non
vi è stata collisione tra i due veicoli coinvolti;
-
danni a cose situate all’esterno del
veicolo;
-
danni a cose trasportate non
appartenenti all’assicurato o al conducente;
-
lesioni a pedoni e/o ad altre persone
non trasportate;
-
incidente che coinvolga veicoli
immatricolati all’estero;
-
incidente con veicolo non
identificato o non assicurato.
Se si ritiene di avere torto anche
in parte si ha l'obbligo di effettuare la denuncia presso la propria
Compagnia di Assicurazione (entro 3 giorni secondo il C.c.).
Se si ritiene di avere ragione in
tutto o in parte si deve inoltrare la richiesta di indennizzo diretto
alla propria Compagnia di Assicurazione che deve necessariamente
contenere i dati seguenti:
-
data, luogo e ora del sinistro;
-
tipo e targa dei veicoli coinvolti;
-
nome della Compagnia di Assicurazione
dei veicoli coinvolti;
-
cognome, nome, indirizzo e numero di
telefono dei conducenti dei veicoli coinvolti;
-
generalità dei proprietari dei
veicoli coinvolti (se diversi dai conducenti);
-
generalità degli assicurati dei
veicoli coinvolti (se diversi dai proprietari e/o conducenti);
-
descrizione dettagliata
dell'incidente e dei danni materiali visibili;
-
il luogo, i giorni
e le ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per la perizia
diretta ad accertare l’entità del danno;
-
generalità di eventuali testimoni;
-
autorità eventualmente intervenute.
Nell’ipotesi di lesioni subite dal
conducenti e/o trasportati, la richiesta deve indicare inoltre:
-
l’età, l’attività e il reddito del
danneggiato;
-
l’entità delle lesioni subite;
-
la dichiarazione circa la spettanza o
meno di prestazioni da parte di istituti che gestiscono assicurazioni
sociali obbligatorie;
-
l’attestazione medica comprovante
l’avvenuta guarigione, con o senza postumi permanenti;
-
l’eventuale consulenza medico legale
di parte, corredata dall’indicazione del compenso spettante al
professionista.
Se la richiesta
di risarcimento diretto non fosse completa, la Compagnia di
Assicurazione chiederà le integrazioni necessarie; altrimenti, se fosse
riconosciuta la ragione in tutto o in parte, procederà con l'indennizzo.
SCARICA IL MODULO DI RICHIESTA INDENNIZZO DIRETTO
In ogni caso,
laddove nel sinistro non vi fossero feriti, la via più
semplice e veloce per ottenere l'indennizzo consiste nell'esatta compilazione del
MODULO
BLU - CID (Constatazione Amichevole), seguendo le
istruzioni
riportate sul modulo stesso (è importante specificare la dinamica del
sinistro, grazie alle colonnine con i relativi casi previsti e grazie allo
spazio del grafico, le osservazioni ed i danni materiali visibili).
Questa procedura consente all'assicurato, che ha in tutto o
in parte ragione, di ottenere il risarcimento in tempi notevolmente più
rapidi e direttamente dal proprio
assicuratore. Si applica in tutti i casi previsti dalla
C.A.R.D. e quando è firmato
da entrambi i conducenti.
Se firmato da
entrambi, trattenere due copie del modulo e consegnare le rimanenti
all'altro conducente. Entrambi gli assicurati devono presentare
sollecitamente al proprio assicuratore (entro 3 giorni secondo il C.c.) la
denuncia di sinistro, il quale comunicherà il proseguo della procedura. Se non vi è accordo sulle modalità del sinistro può
essere utile richiedere l'intervento delle autorità.
Se sarà possibile
applicare la procedura CID, i tempi per ottenere il risarcimento saranno
più brevi.
In caso contrario
si applicherà la procedura prevista dalla C.A.R.D..
SCARICA
IL NUOVO MODULO CID EDITABILE
La
PROCEDURA
ORDINARIA si applica a
tutti quei sinistri non contemplati dalla C.A.R.D. e prevede che il
proprietario del veicolo che ha torto comunichi, entro 3 giorni secondo il C.c,
mediante denuncia dettagliata del sinistro alla compagnia che assicura
il veicolo, i
seguenti dati:
-
data, luogo e ora del sinistro;
-
tipo e targa dei veicoli coinvolti;
-
nome della Compagnia di
Assicurazione dei veicoli coinvolti (che si può ricavare anche dal
contrassegno esposto sul parabrezza);
-
cognome, nome, indirizzo e numero di
telefono dei conducenti dei veicoli coinvolti;
-
generalità dei proprietari dei
veicoli coinvolti (se diversi dai conducenti);
-
generalità degli assicurati dei
veicoli coinvolti (se diversi dai proprietari e/o conducenti);
-
descrizione dettagliata
dell'incidente e dei danni materiali visibili;
-
il luogo, i giorni e
le ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per la perizia
diretta ad accertare l’entità del danno;
-
generalità di eventuali testimoni;
-
autorità eventualmente intervenute.
A questo punto
tale procedura prevede l’istruzione della pratica e la liquidazione
del sinistro ad opera della Compagnia di Assicurazione.
Se ciò non si dovesse verificare, il
proprietario del veicolo che ha ragione può chiedere il risarcimento dei
danni alla Compagnia di Assicurazione della controparte utilizzando il
fac-simile.
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I principali
RIFERIMENTI
NORMATIVI sono i seguenti:
-
Legge 24/12/1969 n. 990
(istitutiva della r.c.a. obbligatoria);
-
D.P.R. 24/11/1970 n. 973
(regolamento di esecuzione della 990);
-
Legge 26/02/1977 n. 39
("miniriforma" della 990);
-
D.P.R. 16/01/1981 n. 45
(modifiche al regolamento di esecuzione);
-
D.M. 28/07/1977 (modulo di
denuncia di sinistro);
-
D. Lgs. 17/03/1995 n. 175
(liberalizzazione tariffaria);
-
Legge
n.273/2002 (misure per favorire la trasparenza e la concorrenzialità dei
servizi assicurativi R.C.Auto);
-
D.M. 31/07/2003 e
tabelle economiche previste dalla legge 5 marzo 2001 n. 57;
-
D.L. 07/09/2005 n. 209 Nuovo Codice delle Assicurazioni Private;
-
D.P.R.
18/07/2006 n. 254 Regolamento attuativo Indennizzo Diretto;
-
Convenzione per
l'Indennizzo Diretto;
-
Convenzione Multilaterale
di Garanzia tra Bureax Nazionali.
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