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PIANI INDIVIDUALI DI RISPARMIO A LUNGO TERMINE

 

 

Con la legge di Bilancio per il 2017, legge n. 232 dell’11 dicembre 2016, sono stati introdotti dei nuovi strumenti finanziari per l’impiego dei risparmi delle famiglie, i cosiddetti “Piani Individuali di Risparmio a lungo termine” (PIR), ai quali il legislatore ha riservato un’interessante agevolazione fiscale: l’azzeramento delle imposte sui rendimenti realizzati.

Con tale strumento, il legislatore ha voluto da una parte offrire alle famiglie maggiori opportunità di rendimento, attraverso l’agevolazione fiscale, e dall’altra, ponendo degli specifici vincoli alle modalità di investimento delle risorse destinate al piano, aumentare le opportunità delle imprese italiane di ottenere risorse finanziarie per investimenti a lungo termine e favorire lo sviluppo dei mercati finanziari nazionali.

Infatti, l’impiego delle risorse deve necessariamente rispettare i seguenti vincoli:

  • in ciascun anno solare di durata del piano di risparmio a lungo termine, per almeno due terzi dell’anno stesso, le somme o i valori destinati al piano vengano investiti per almeno il 70% del valore complessivo, direttamente o indirettamente in strumenti finanziari, anche non negoziati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, emessi o stipulati con imprese residenti nel territorio dello Stato o in Stati membri dell’Unione europea o in Stati Aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo con stabile organizzazione nel territorio dello Stato;

  • la predetta quota del 70% sia investita per almeno il 25% del valore complessivo in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite nell’indice FTSE MIB di Borsa Italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati per almeno il 5% in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite negli indici FTSE MIB e FTSE  Mid  Cap  di  Borsa Italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati.

Per accedere alla agevolazione fiscale, il legislatore ha posto altri limiti e requisiti:

  • i PIR possono essere detenuti solo da persone fisiche, fiscalmente residenti in Italia;

  • ogni investitore non può sottoscrivere più di un PIR (a tal proposito va acquisita una specifica dichiarazione) e non è prevista la cointestazione;

  • ogni investitore non può investire più di30.000,00 l’anno e complessivamente per tutta la durata del PIR più di150.000,00;

  • gli investimenti devono essere conservati per almeno 5 anni, in caso di estinzione anticipata sono dovute le imposte più interessi.

A condizione che vengano rispettati i requisiti previsti dalla normativa sui PIR (legge di Bilancio per il  2017, n. 232 del 11/12/2016) i rendimenti realizzati sulla polizza sono esenti da imposte, al contrario il mancato rispetto di detti requisiti comporta l’applicazione delle imposte ordinarie.

 

Groupama Assicurazioni, al fine di consentire ai propri clienti la possibilità di accedere a tale tipologia di strumenti finanziari e quindi fruire della relativa agevolazione fiscale, ha realizzato il prodotto “Dimensione Multivalore Italia”.

 

 

 

Dimensione Multivalore Italia

 

Dimensione Multivalore Italia è il nuovo prodotto multiramo, a premio unico con possibilità di versamenti aggiuntivi, nato per costituire un Piano Individuale di Risparmio a lungo termine.

La forma assicurativa è un contratto di assicurazione sulla vita multiramo nella forma di mista a premio unico e premi unici aggiuntivi.

I versamenti, al netto dei costi, saranno investiti per Il 30% nella Gestione Separata ValorePiù e per il restante 70% nel Fondo Interno ValorePiù Italia.

ValorePiù Italia è il nuovo Fondo Interno di tipo unit-linked, conforme ai vincoli di investimento previsti per i PIR, istituito da Groupama Assicurazioni appositamente per questo prodotto.

 

Il contratto prevede la corresponsione di un premio in unica soluzione alla data di decorrenza. L’importo del premio unico non può essere inferiore ad € 3.000,00 e non può superare i 30.000,00. Nel corso della durata contrattuale, purché la durata residua del contratto non sia inferiore a 5 anni, il Contraente ha facoltà di corrispondere dei premi unici aggiuntivi di importo non inferiore ad € 1.500,00.

La somma dei premi corrisposti nel corso di ciascun anno di durata del contratto, comprensiva del primo premio unico, qualora si tratti del primo anno di durata del contratto, non può eccedere la soglia di30.000,00. Nell’arco di tutta la durata contrattuale, il cumulo dei premi versati non può essere superiore ad € 150.000,00.

 

Prestazioni assicurate in caso di vita

In caso di sopravvivenza dell’Assicurato alla scadenza del contratto, è previsto il pagamento ai Beneficiari di una prestazione data dalla somma dei seguenti importi:

  • il capitale rivalutato alla data di scadenza, per     la componente di prestazione derivante dall’investimento nella Gestione Separata ValorePiù;

  • il controvalore delle quote acquisite alla data di scadenza, per la componente di prestazione derivante dall’investimento nel Fondo Interno ValorePiù Italia.

Prestazioni assicurate in caso di decesso

In caso di decesso dell’Assicurato nel corso della durata contrattuale, è previsto il pagamento, a favore dei Beneficiari designati in polizza dal Contraente, di una prestazione pari alla somma dei seguenti importi:

  • il capitale assicurato rivalutato alla data dell’evento, per la componente di prestazione derivante dall’investimento nella Gestione Separata ValorePiù;

  • il controvalore delle quote acquisite alla data dell’evento, maggiorato del 7%, ovvero del 2%  qualora l’età assicurativa raggiunta dall’Assicurato al momento del decesso sia superiore agli 80 anni, per la componente di prestazione derivante dall’investimento nei Fondi Interni di tipo Unit-linked. In ogni caso, la maggiorazione del controvalore delle quote non può superare la soglia di importo pari ad € 10.000,00.

Trascorsi almeno 12 mesi dalla data di decorrenza del contratto, ovvero dalla data di pagamento del primo premio unico, se successiva, la polizza può essere riscattata in misura totale o parziale.