SINISTRI
TRA VEICOLI (R.C.A.)
Al momento del
sinistro è fondamentale raccogliere tutti gli elementi utili ed è
consigliabile la massima collaborazione tra i conducenti. Per i sinistri, che ne abbiano i requisiti e accaduti dal 01 febbraio 2007, è consigliabile, da parte dei danneggiati, accedere alla Convenzione tra Assicuratori per il Risarcimento Diretto C.A.R.D. che consente di ottenere il risarcimento dalla propria Compagnia di Assicurazione. Nella C.A.R.D. sono confluite sia la Convenzione Indennizzo Diretto CID che la Convenzione Terzi Trasportati C.T.T.. Le caratteristiche del sinistro per poter essere liquidato tramite la C.A.R.D. sono le seguenti: deve essere accaduto tra due veicoli a motore identificati, immatricolati in Italia e obbligatoriamente assicurati per la Responsabilità Civile Auto. Può liquidare i danni al veicolo, i danni alle cose trasportate di proprietà del conducente e/o del proprietario del veicolo, le lesioni al conducente fino al 9% di invalidità permanente e le lesioni dei trasportati senza nessun limite. Quindi non è possibile avvalersi di questa procedura di rimborso diretto in caso di:
Se si ritiene di avere torto anche in parte si ha l'obbligo di effettuare la denuncia presso la propria Compagnia di Assicurazione (entro 3 giorni secondo il C.c.). Se si ritiene di avere ragione in tutto o in parte si deve inoltrare la richiesta di indennizzo diretto alla propria Compagnia di Assicurazione che deve necessariamente contenere i dati seguenti:
Nell’ipotesi di lesioni subite dal conducenti e/o trasportati, la richiesta deve indicare inoltre:
Se la richiesta di risarcimento diretto non fosse completa, la Compagnia di Assicurazione chiederà le integrazioni necessarie; altrimenti, se fosse riconosciuta la ragione in tutto o in parte, procederà con l'indennizzo. SCARICA IL MODULO DI RICHIESTA INDENNIZZO DIRETTO In ogni caso, laddove nel sinistro non vi fossero feriti, la via più semplice e veloce per ottenere l'indennizzo consiste nell'esatta compilazione del MODULO BLU - CID (Constatazione Amichevole), seguendo le istruzioni riportate sul modulo stesso (è importante specificare la dinamica del sinistro, grazie alle colonnine con i relativi casi previsti e grazie allo spazio del grafico, le osservazioni ed i danni materiali visibili). Questa procedura consente all'assicurato, che ha in tutto o in parte ragione, di ottenere il risarcimento in tempi notevolmente più rapidi e direttamente dal proprio assicuratore. Si applica in tutti i casi previsti dalla C.A.R.D. e quando è firmato da entrambi i conducenti. Se firmato da
entrambi, trattenere due copie del modulo e consegnare le rimanenti
all'altro conducente. Entrambi gli assicurati devono presentare
sollecitamente al proprio assicuratore (entro 3 giorni secondo il C.c.) la
denuncia di sinistro, il quale comunicherà il proseguo della procedura. Se non vi è accordo sulle modalità del sinistro può
essere utile richiedere l'intervento delle autorità.
Se sarà possibile
applicare la procedura CID, i tempi per ottenere il risarcimento saranno
più brevi.
In caso contrario
si applicherà la procedura prevista dalla C.A.R.D..
La
PROCEDURA
ORDINARIA si applica a
tutti quei sinistri non contemplati dalla C.A.R.D. e prevede che il
proprietario del veicolo che ha torto comunichi, entro 3 giorni secondo il C.c,
mediante denuncia dettagliata del sinistro alla compagnia che assicura
il veicolo, i
seguenti dati:
A questo punto
tale procedura prevede l’istruzione della pratica e la liquidazione
del sinistro ad opera della Compagnia di Assicurazione. Se ciò non si dovesse verificare, il proprietario del veicolo che ha ragione può chiedere il risarcimento dei danni alla Compagnia di Assicurazione della controparte utilizzando il fac-simile. SCOPRI I VANTAGGI DEL SERVIZIO "Carrozzerie convenzionate" I principali
RIFERIMENTI
NORMATIVI sono i seguenti:
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